IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
maggio 1989;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La Sapienza" di Roma,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
  L'art. 54 del titolo XIX dello statuto dell'Universita' degli studi
"La  Sapienza"  di Roma (ed. 91/92), e' sostituito dal seguente nuovo
articolo:
                SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO
                         E PROCEDURA PENALE
                           Articolo unico
  Art. 54  (Titolo  XIX).  -  La  scuola  conferisce  il  diploma  di
specializzazione in diritto e procedura penale.
  La  direzione  della  scuola  ha  sede presso l'istituto di diritto
penale.
  La scuola ha lo scopo di formare specialisti in diritto e procedura
penale. In connessione  con  l'attivita'  didattica  ed  al  fine  di
elevare  la preparazione culturale specifica degli specializzandi, la
scuola promuove ricerche scientifiche in diritto e procedura  penale,
organizza   convegni   di   studio,   seminari,   conferenze  e  cura
pubblicazioni. Per il conseguimento dei suoi  fini  istituzionali  la
scuola  puo'  stipulare  convenzioni  con  scuole,  centri  istituti,
dipartimenti, enti privati o pubblici anche stranieri.
  La durata del corso e'  di  tre  anni  e  non  e'  suscettibile  di
abbreviazioni.
  Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza ed in scienze
politiche.  Possono  essere  iscritti  alla scuola, inoltre, coloro i
quali siano  forniti  di  titoli  di  studio  equivalenti  conseguiti
all'estero.
  Il numero massimo degli iscritti e' di venticinque per ogni anno, e
di settantacinque per l'intero corso di studi.
  Per  l'ammissione  alla  scuola  e'  richiesto il superamento di un
esame consistente in una prova scritta che, in  attuazione  dell'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
potra'  svolgersi  mediante  domande  a  risposte multiple, integrata
eventualmente da un colloquio e da una  valutazione,  in  misura  non
superiore  al  30%  del  punteggio  complessivo  a disposizione della
commissione, dei seguenti titoli:
    a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
    b) il voto di laurea;
    c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di  laurea
nelle materie concernenti la specializzazione;
    d) le pubblicazioni nelle predette materie.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale 16 settembre 1982 ed eventuali successive modificazioni.
  La  commissione  giudicatrice,  su  proposta  del  consiglio  della
scuola, puo' riservare una quota dei posti messi a concorso, entro un
massimo pari al 20%, a favore dei concorrenti stranieri.
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti disponibili, siano in  posizione  utile
nelle  graduatorie  compilate  sulla  base  del punteggio complessivo
riportato. In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono  nella
graduatoria.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 I Anno:
   storia del diritto e della procedura penale;
   teoria generale del diritto penale;
   dottrine generali del processo penale;
   metodologia della ricerca criminologica.
 II Anno:
   principi costituzionali del diritto e della procedura penale;
   casistica del diritto penale;
   casistica della procedura penale;
   criminologia generale.
  III Anno:
   diritto penitenziario e dell'esecuzione penale;
   diritto e procedura penale comparati;
   sociologia giuridica penale;
   medicina legale.
  In  aggiunta  ai corsi degli insegnamenti obbligatori per ogni anno
di corso, lo specializzando dovra' frequentare un seminario attivato,
con  deliberazione  del  consiglio  della  scuola  su  proposta   del
direttore,  su una singola disciplina o su insegnamenti raggruppati e
coordinati. A questi seminari possono essere chiamati a  collaborare,
nel  rispetto  della  legislazione  vigente,  docenti universitari ed
esperti che con il loro  apporto  possano  assicurare  il  piu'  alto
livello culturale e di preparazione specialistica.
  I seminari integrativi della didattica possono essere attivati, con
l'indirizzo  specifico  verso  l'applicazione  pratica, su una o piu'
discipline  coordinate,  non  comprese  nell'elenco   delle   materie
obbligatorie.
  Sono materie integrative per i fini di cui al comma precedente:
   diritto internazionale penale;
   diritto penale dell'economia;
   diritto penale tributario;
   diritto penale dell'ambiente;
   diritto e procedura penale minorile;
   diritto e procedura penale militare;
   procedimenti speciali;
   teoria delle prove penali;
   diritto di polizia;
   criminologia storica;
   criminalistica;
   scienza e tecnica della prevenzione e dei controlli;
   scienza e tecnica penitenziaria;
   psicopatologia criminale;
   psicologia giudiziaria;
   sociologia criminale.
  La  frequenza  dei  corsi  e' obbligatoria. I corsi di studio della
scuola di specializzazione sono corsi ufficiali universitari.
  All'inizio di ogni anno  accademico,  il  consiglio,  in  relazione
all'attivita'  didattica  e  di formazione specialistica da svolgere,
fissera' le modalita' di frequenza  alla  predetta  attivita'  ed  ai
seminari   da  svolgersi  presso  la  scuola,  nonche'  la  frequenza
necessaria per sostenere gli esami che  comunque  non  potra'  essere
inferiore al 50% delle attivita' collettive del singolo corso.
  Alla  fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere
un  esame  teorico-pratico  per  il  passaggio  all'anno   di   corso
successivo.  La  commissione  d'esame,  composta  a  norma  di legge,
esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato
nelle singole discipline prescritte per l'anno in corso.  Coloro  che
non  superano  detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola
volta.
  Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di stu-
dio della scuola di specializzazione si conclude con un esame  finale
consistente  nella  discussione di una dissertazione scritta su una o
piu' materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il  di-
ploma di specialista in diritto e procedura penale.
  Le  borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla
vigente normativa.
  L'importo delle tasse e  soprattasse  dovute  dagli  iscritti  alla
scuola  e'  quello  previsto  dalle  vigenti disposizioni di legge; i
contributi  sono  stabiliti  anno   per   anno   dal   consiglio   di
amministrazione  dell'Universita'  su indicazione del consiglio della
scuola.  La  scuola  e'   finanziata   da   contributi   ordinari   e
straordinari,  assegnati  come  per legge, da lasciti e donazioni che
verranno regolarmente imputati nel bilancio dell'Universita'.
  Il consiglio  della  scuola  e'  presieduto  dal  direttore  ed  e'
composto  dai  docenti  universitari  di  ruolo  e  dai  professori a
contratto previsti dall'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  marzo  1982,  n.  162,  ai  quali  siano  affidate le
attivita' didattiche della scuola.
  Al consiglio della scuola partecipano anche i rappresentanti  degli
specializzandi  come  stabilito  dall'art.  14,  comma  secondo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il  consiglio  individua  le  esigenze  didattiche  cui si deve far
fronte  mediante  contratto  e  provvede  alla   relativa   proposta,
indicando   i  requisiti  scientifici  e  professionali  che  debbono
possedere i professori da nominare. Il consiglio, oltre a decidere su
tutte le attivita' di  cui  ai  precedenti  commi  ha  le  competenze
attribuite dalla vigente normativa.
  La  direzione della scuola e' affidata ad un professore ordinario o
straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa,  che  e'
eletto dal consiglio della scuola. In caso di motivato impedimento la
direzione  della  scuola  e'  affidata ad un professore associato che
pure insegni nella scuola medesima.
  Il direttore della scuola puo' delegare a uno  o  piu'  membri  del
consiglio  della  scuola lo svolgimento di attivita' relative ai fini
istituzionali della scuola.
  Il presente decreto sara' pubblicato nalla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1992
                                                    Il rettore: TECCE